CESSIONE QUINTO STIPENDIO E SOVRAINDEBITAMENTO

DI LORENZO VALENTE

A macchia di leopardo sul territorio italiano iniziano ad intravedersi i risultati positivi della Legge 3/2012 sul sovraindebitamento; per  questo motivo è importante analizzare ogni singolo caso, individuando le tendenze interpretative che stanno guidando i giudici delegati nell’accettare o rifiutare le proposte dei soggetti sovraindebitati.

Il Tribunale di Ancona in data 11/03/2018 ha emesso il decreto di fissazione udienza di omologazione dell’accordo  proposto da un dipendente statale, versante in una condizione di evidente sovraindebitamento; il piano proposto dal ricorrente è stato considerato fattibile ma a condizione che si ritengano inopponibili alla procedura, sia il contratto di cessione del quinto dello stipendio sia quello di delegazione di pagamento.

La così detta “cessione del quinto” rappresenta una fonte certa di rimborso per gli istituti di credito in quanto consiste in un mutuo chirografario a favore di lavoratori subordinati e pensionati, la cui restituzione avviene tramite il versamento di una quota degli emolumenti mensili dal datore di lavoro / ente previdenziale direttamente all’istituto creditizio. Tale possibilità di finanziamento è cresciuta moltissimo dopo la crisi finanziaria del 2008 e sono parimenti aumentati i contenziosi, anche nell’ambito della procedura del sovraindebitamento.

Il Decreto del Tribunale di Ancona ha voluto sottolineare che la questione essenziale da considerare non è l’opponibilità della cessione, sempre possibile in caso di notifica o accettazione, ai sensi dell’art. 2914 n.2 c.c., ma l’efficacia della stessa.

Il decreto di fissazione dell’udienza di omologazione dell’accordo di composizione della crisi risulta equiparato all’atto di pignoramento.

Per una maggiore comprensione, è necessario sottolineare che nel pignoramento il cessionario non può far valere l’acquisto di crediti sorti dopo il pignoramento stesso, in quanto il cedente ha perso il diritto di disporre dei propri beni, per effetto proprio dello spossessamento.

La medesima situazione si ha con il decreto di fissazione udienza di omologazione nella Legge 3/2012 dato che i due atti come suddetto risultano equiparati.

Il decreto di omologa crea un vincolo di destinazione sul patrimonio del debitore opponibile ai terzi e l’accordo di composizione della crisi crea un effetto di spossessamento attenuato ma già nella fase della procedura ante omologa.

Considerando  anche la natura concorsuale della procedura della L.3/2012, non ci sono dubbi che la cessione dello stipendio non sia opponibile al fallimento del cedente e che in caso di cessione di crediti opponibili, il curatore può recedere dalle cessioni stipulate dal cedente fallito, ciò limitatamente ai crediti non ancora sorti alla data della sentenza dichiarativa di fallimento.

Dato che la procedura di sovraindebitamento produce l’effetto di sospendere le procedure esecutive in corso e di estinguere tali procedure a seguito dell’omologa da parte del Tribunale; risulta  evidente quindi il medesimo effetto sospensivo (e, con l’omologazione, risolutivo) anche nei confronti delle cessioni di credito futuro a garanzia della restituzione di prestiti.

In relazione agli stipendi non ci sono dubbi che, nell’acquisizione al fallimento, si debba tenere in considerazione quanto occorre per il mantenimento del fallito e della sua famiglia, come avviene con il decreto di omologa dell’accordo nel sovraindebitamento.

Il parametro di valutazione degli importi necessari al suddetto mantenimento viene determinato dal giudice sulla base della documentazione prodotta ex artt. 14-ter comma 2, e 9 comma 2 L.3/2012. Lo stipendio dovrà essere destinato in primis al mantenimento del debitore e della sua famiglia e solo successivamente sarà reso oggetto di riparto nella procedura.

Quanto finora detto va considerato con riferimento alla legge 3/2012 ed alla procedura da quest’ultima introdotta, il sovraindebitamento. La possibilità cioè per i soggetti non fallibili, incapaci di ripagare i propri debiti per cause sopravvenute non attribuibili alla loro volontà (quindi, meritevoli), di vedere falcidiati i propri impegni. I consumatori/pensionati costituiscono la platea potenziale più numerosa di tali soggetti, e tra di essi i dipendenti pubblici (come, il ricorrente del caso esaminato) e privati.

La normativa sul sovraindebitamento indica esplicitamente i crediti che non possono essere falcidiati. Fra i suddetti crediti non sono compresi quelli relativi ad un prestito da estinguersi con cessione di quote di stipendio /pensione, ciò sta a significare che essi possono essere falcidiati.

Il procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento, sia che si strutturi come proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti, sia che assuma la configurazione del piano del consumatore, ha come obiettivo primario quello di consentire ai soggetti che non possono accedere alle procedure concorsuali previste e regolamentate dalla legge fallimentare, di ristrutturare i propri debiti anche attraverso la proposta di adempimento dei debiti stessi in misura inferiore rispetto all’importo originario.

La suddetta procedura riconosce ai ricorrenti la possibilità di non soddisfare integralmente i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca; detti crediti, possono essere ridotti in accordo o unilateralmente purché la misura indicata non sia pregiudizievole rispetto all’alternativa liquidatoria disciplinata dalla stessa normativa.

In caso di contestazione della convenienza dell’accordo o del piano, il giudice  può decidere di omologare se ritiene che il credito possa essere soddisfatto in misura non inferiore all’alternativa liquidatoria.

L’intento del legislatore è di rendere appetibili le procedure in questione, che, altrimenti, potrebbero non risultare convenienti per i creditori.

Preso atto che ogni genere di credito privilegiato o chirografario possa essere ridotto, va verificata quale potrebbe essere l’alternativa liquidatoria relativa ad un determinato credito rispetto al quale è previsto un adempimento mediante cessione volontaria di 1/5 dello stipendio.

Tutto ciò considerato, il legislatore permette al sovraindebitato meritevole di non rimborsare il credito assistito dalla “cessione del quinto” secondo l’integrale piano di ammortamento originariamente concordato, bensì con rate ben più contenute, considerato che detto finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio è stato trattato a tutti gli effetti come  un finanziamento di natura chirografa. Tale interpretazione non sorprende. Essa si inserisce in un filone interpretativo del diritto fallimentare dove la cessione del credito non appare privilegiata ove tale credito non sia ancora maturato.

DOTT. LORENZO VALENTE – DOTTORE COMMERCIALISTA

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