L 3/2012 e sovraindebitamento imprese agricole

DI LORENZO VALENTE – DOTTORE COMMERCIALISTA

Si diffonde sempre di più l’utilizzo degli strumenti offerti dalla Legge n.3/2012 in tema di sovraindebitamento per i soggetti non fallibili e sono sempre più numerosi i casi che vedono come protagonista l’impresa agricola. Grazie all’applicazione della Legge n.3/2012 o “Legge salva suicidi”, le imprese agricole riescono ad abbattere i propri debiti e a risollevarsi da una situazione finanziaria ormai critica, che altro non porterebbe se non al fallimento.

Il Tribunale di Cremona, con decreto del 13 marzo  2018, ha omologato un accordo di ristrutturazione dei debiti presentato da un’azienda agricola, consentendo di abbattere in misura significativa i debiti maturati.

I soggetti non fallibili come appunto l’impresa agricola che si trovano “in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte” possono ricorre alla L. n. 3/2012, che offre la possibilità di beneficiare di due soluzioni:

–  l’accordo di composizione da sovraindebitamento, simile ad un “Piccolo concordato”

–  il piano di liquidazione del patrimonio.

La norma prevede che tutte le aziende qualificate come “IMPRENDITORE AGRICOLO” possano avvalersi di un’ accordo con i creditori a prescindere dall’ammontare del debito e/o dal volume di affari.

La Legge n. 3 del 27 gennaio 2012 ha introdotto, per i soggetti non fallibili, la possibilità di addivenire alla risoluzione giudiziale della propria posizione debitoria attraverso la sottoscrizione di un accordo con i creditori, sottoposto al vaglio del Tribunale e basato su un piano redatto con l’ausilio di un Organismo di Composizione della Crisi.

Il Tribunale di Cremona ha accolto l’istanza presentata dal titolare di un’impresa agricola, salvando l’impresa stessa dal fallimento.

Nel caso in esame, l’accordo con i creditori prevedeva la liquidazione dei beni della ricorrente, indicati negli atti della procedura, al fine di porre a disposizione dei Creditori il ricavato della cessione. E’  stata prevista  una copertura dei debiti contratti per un importo pari a circa 1.023.004,30 Euro, consentendo all’azienda agricola di poter continuare a svolgere con serenità e produttività la propria attività aziendale al fine di garantire le risorse economiche e finanziarie necessarie per il pagamento delle proprie posizioni debitorie.

La proposta, nel dettaglio, prevedeva il pagamento integrale:

dei creditori in prededuzione;

  • del credito impignorabile ex art. 545 c.p.c. vantato dall’ex dipendente a titolo di TFR;
  • dei crediti inerenti le spese di giustizia per la conservazione dei beni;
  • dei crediti vantati dall’Agenzia delle Entrate per IVA e Ritenute d’acconto;
  • del credito privilegiato ipotecario;
  • del credito che beneficia del privilegio artigiano;
  • dei creditori vantanti privilegio sui beni mobili;
  • dei crediti Irap, Irpef, INPS assistiti da privilegio.

Il pagamento di tutti gli altri creditori chirografari è stato previsto nella misura del 23%.

L’accordo consentiva in tal modo la continuità aziendale e, dunque, di generare il flusso economico necessario al pagamento, seppur ridotto, dei debiti.

In tale contesto, il Tribunale di Cremona a fronte della proposta presentata, ha inizialmente verificato che:

– l’azienda agricola avesse i requisiti previsti dalla Legge 3/2012, ovvero la non fallibilità  dell’azienda;

– non fosse soggetta a procedure concorsuali;

– non avesse fatto ricorso nei 5 anni precedenti alla legge sul sovraindebitamento;

– non avesse fruito della procedura di liquidazione del patrimonio di cui all’articolo 14 e 14 bis della legge 3/2012.

Il Tribunale ha quindi verificato la completezza della domanda e, in particolare, ha preso atto dell’attestazione resa dal professionista nominato Organismo di Composizione della Crisi (OCC) che ha effettuato tutte le verifiche necessarie.

Riguardo le tempistiche di soddisfazione dell’accordo,  è previsto il pagamento dei crediti in prededuzione, dei crediti impignorabili ex art 545 c.p.c., delle spese di giustizia per la conservazione dei beni, dei crediti IVA e ritenute d’acconto, dei crediti privilegiati, dei crediti chirografari, dei crediti sopravvenienti, entro 30 mesi dall’omologa del piano.

Il Tribunale, esaminata la proposta, ha preso atto del raggiungimento del quorum previsto dalla norma (voto favorevole dei soggetti rappresentanti il 60% dei crediti) ed ha omologato l’accordo proposto ai creditori da parte dalla ricorrente, in quanto, la domanda presentata è apparsa  idonea ad assicurare il raggiungimento degli obiettivi e dei pagamenti indicati nel piano, ed è altresì fondata sia per la sussistenza delle condizioni di ammissibilità sia per l’attendibilità e fattibilità del piano proposto. Con l’omologa e l’esecuzione dell’accordo verrà meno ogni pretesa creditoria nei confronti della ricorrente, la quale dovrà intendersi integralmente esdebitata verso tutti i creditori.

***

Ad oggi si moltiplicano i casi relativi a procedure di sovraindebitamento di cui alla Legge 3/2012 giunti a buon fine. Questo dato è molto in incoraggiante per le aziende agricole in quanto l’attuale situazione economica e finanziaria del nostro paese non dà loro tregua; le attività imprenditoriali che costituiscono l’ossatura principale del tessuto produttivo del paese e che faticano a far fronte agli impegni economici assunti nel tempo.

Il Sovraindebitamento delle Aziende Agricole è un argomento che sta preoccupando moltissimi operatori nel settore dell’agricoltura. Mentre, purtroppo, si è costretti ad assistere impotenti ai cambiamenti climatici le aziende agricole hanno in mano un nuovo strumento per far fronte alle loro difficoltà economiche.

La possibilità di poter usufruire dello strumento dell’accordo con i creditori è di certo uno degli aspetti più interessanti della Legge suddetta, in quanto dà la possibilità alle imprese agricole, molto spesso di dimensioni economiche rilevanti, di accedere ad un meccanismo concordatario per la risoluzione di crisi aziendali causate anche dall’eccessivo indebitamento.  L’impresa agricola non è mai fallibile e quindi è sempre assoggettabile alla L. 3/2012.

La Legge sul sovraindebitamento va raccordata con tutta la disciplina del settore. L’agricoltura gode infatti di una disciplina legislativa e fiscale specifica. In alcuni casi questa disciplina contrasta con il resto delle imprese ordinarie. Occorre sempre tenere conto delle peculiarità dell’azienda agricola in termini di produzione e mercato di riferimento.

L’azienda agricola può avere vantaggi assimilabili a quelli che l’impresa ordinaria può ottenere da una procedura di concordato. E’ possibile ad esempio bloccare l’aggressione da parte dei creditori, proponendo un pagamento parziale del debito come nel caso sopra esaminato. Il pagamento dovrà essere commisurato alle reali possibilità finanziarie dell’impresa stessa.

Data la complessità del settore agricolo il professionista del sovraindebitamento dovrà necessariamente lavorare a fianco dell’agronomo. Si tratta dell’unico soggetto che è in grado di dare una valutazione corretta sulla redditività dell’azienda e su quanto è possibile mettere a disposizione dei creditori.

I casi di successo stanno portando molti imprenditori agricoli, anche di piccole dimensioni, a valutare questa opportunità e certamente molte aziende agricole valuteranno se accedere alle procedure di sovraindebitamento per venire fuori dalla propria situazione di crisi finanziaria, liberandosi in modo definitivo dai propri debiti.

LORENZO VALENTE

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