DUBBI SULLA ROTTAMAZIONE DEI RUOLI

Il 31 marzo scade il termine per la presentazione delle domande di definizione agevolata (rottamazione) dei ruoli. E’ necessario dare alcuni chiarimenti necessari ad una migliore elaborazione delle pratiche.

Prima di tutto va detto che oggetto della definizione agevolata sono i ruoli e non le cartelle. Questo vuol dire che possono essere puntualmente selezionati i ruoli contenuti nelle cartelle, definendo solo quelli che si desiderano.

Molti non sanno ancora quali somme vengano essere stralciate in sede di definizione. La loro individuazione è agevole: sui nuovi estratti di ruolo (da novembre 2016 in poi), a fianco dei codici tributo, vi sono delle lettere maiuscole (I, T, S, M) che individuano la loro natura. Sono definibili  quelli che hanno a fianco le lettere S (Sanzioni) e M (interessi di maggior rateazione).

Oltre a questi la norma rende stralciabili le somme iscritte a titolo di interessi di mora/somme aggiuntive. Queste sono individuabili nella pagina riassuntiva dell’estratto di ruolo, indicate con voce propria.

Quando conviene fare la rottamazione dei ruoli anziché chiederne la rateazione? Generalmente sconsigliamo una definizione agevolata se il risparmio è inferiore al 5%.

Come si fa a definire i ruoli già oggetto di rateazione? Se la rateazione era in corso al momento dell’entrata in vigore della norma di definizione agevolata, si doveva versare fino al 31/12/2016 le rate dovute; se la rateazione è decaduta, per poter essere ammessi alla definizione agevolata, devono essere prima pagate le rate dovute e non versate al 31/12/2016, presentando contemporaneamente domanda di riammissione alla rateazione e di definizione agevolata.

Sono definibili le cartelle sospese? Alcune no, alcune sì. Quelle derivanti da una sospensione impropria, ossia sospese quando dovevano essere invece cancellate (tali sono quelle che hanno visto vittorioso il contribuente in 1° e/o 2° grado delle Commissioni Tributarie con ricorso dell’Ufficio al successivo grado di giudizio), sicuramente no. Il fatto è che, a tutti gli effetti, questi ruoli sospesi non esistono e sono stati abusivamente sospesi anziché cancellati.

Discorso diverso è per i ruoli effettivamente sospesi e non ancora trattati in via giudiziaria. Per questi la definizione è possibile a seguito di apposito impegno a rinunciare alle cause avviate, da allegare alla domanda di definizione. Per quelli sospesi, già discussi in udienza di trattazione (CTP, CTR, Giudice di pace, etc.) e in attesa di una sentenza, che verrà probabilmente emessa dopo la scadenza del termine del 31 marzo, la definizione non è possibile: se favorevoli al contribuente, verranno cancellati, altrimenti verranno confermati posteriormente. Si consiglia quindi, per questi casi, di presentare alla Commissione Tributaria competente l’istanza di deposito della sentenza, onde ottenerla in tempo utile per l’eventuale presentazione della domanda di definizione.

In questi giorni l’Agenzia delle Entrate ha emanato una circolare che, ovviamente, è di parere contrario. Secondo questa tutti i ruoli che risultano iscritti presso Equitalia, e non cancellati, possono oggetto di definizione agevolata, anche se in attesa di emissione di sentenza definitiva (Cassazione). Questa opinione deriva storicamente da una serie di precedenti prese di posizione (ad. es: L.289/2002), che, al solo fine di un incasso immediato, estendevano sempre e comunque i benefici di legge. Consigliamo a tutti i colleghi di esaminare attentamente la posizione di ogni singolo ruolo per non dare origine ad un vero e proprio “suicidio agevolato”.

Da quando parte il calcolo degli interessi sulle rate previste? Dal 1 agosto 2017. Ciò significa che i pagamenti in rata unica al 31 luglio non sono soggetti ad interessi, mentre lo sono tutte le rate successive alla prima (luglio) dei pagamenti che verranno effettuati in due o più rate.

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