INESISTENZA DEL TRANSFER PRICING

Nel corso dell’attività professionale può capitare di trovarsi di fronte a contestazioni da parte dell’Amministrazione fiscale in merito al c.d. “transfer pricing”. Questo non sussiste se non si verificano disgiuntamente i presupposti su cui è basato:

1- l’aumento del reddito ottenuto tramite la ripresa dell’operazione o del comportamento contestato (art.110, comma 7, et art. 83, TUIR);

2- transazioni al di sotto dei valori di mercato, parametrati allo stadio di commercializzazione (art.110, comma 2, et art.9 TUIR).

Questi due presupposti, oltre al rapporto di controllo societario, devono essere dimostrati dall’Amministrazione Finanziaria (art.2697 C.C.), che non ha nessun altro obbligo (in tal senso è costante la giurisprudenza della Corte di Cassazione).

Il presupposto di cui al punto 1 è molto spesso dimostrato in re ipsa ma, raramente può non verificarsi, soprattutto in casi di rinuncia a crediti commerciali o finanziamenti da parte della controllante straniera. In tale caso il ricorrente deve comunque fornire prova della neutralità complessiva dell’operazione. Il presupposto di cui al punto 2 è, di solito, il motivo principale di annullamento degli avvisi di accertamento basati sull’art.110, comma 7, TUIR.

Il contribuente deve anche tener ben presenti nelle sue difese le due presunzioni semplici, costituenti i piloni portanti del Transfer Pricing, così come individuate dalla Cassazione:

3- lo spostamento di imponibile dall’Italia al fine di sottrarlo alla tassazione;

4- il regime impositivo straniero quale più favorevole di quello italiano.

Per queste ultime due non vi è obbligo alcuno di dimostrazione da parte dell’Amministrazione Finanziaria in quanto presunte dalla disciplina complessiva del transfer pricing: spetta al ricorrente darne prova contraria. Un tipico esempio del punto 4 è la dimostrazione del regime impositivo più pesante in Francia (circa 8% in più rispetto all’Italia), per cui non si può parlare di transfer pricing tra Italia e Francia (ma in senso contrario sì, poiché l’Italia è fiscalmente più conveniente). Il punto 3 non si verifica, in genere, quando si realizza anche l’insussistenza dell’aumento del reddito (neutralità del comportamento ripreso all’interno di un’operazione nel suo complesso).

Ma che cosa è il transfer pricing? E’ una disciplina antielusiva (in tal senso è costante la giurisprudenza della Corte di Cassazione) speciale (idem, Cassazione), contenente delle presunzioni semplici di legge (punti 3 e 4), e quindi soggetta all’art.10-bis dello Statuto del Contribuente (L.212/2000).

Da quanto sopra deriva il fatto che, in caso di omesso contraddittorio, se il contribuente ricorrente solleva la relativa eccezione in sede di ricorso introduttivo, indicando quali fatti avrebbe potuto far valere se si fosse svolto il contraddittorio, la Commissione Tributaria non può fare a meno di annullare l’avviso di accertamento.

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