L’art. 10 del D.P.R. 602/1973 definisce il ruolo come “l’elenco dei debitori e delle somme da essi dovute formato dall’ufficio ai fini della riscossione a mezzo del concessionario”. Condizione essenziale perché un ruolo venga formato è quindi lo status di debitore verso un ente impositore. In mancanza di quest’ultimo la formazione del ruolo è illegittima. Ma è solo illegittima?
L’art. 12 del D.P.R. 602/1973 afferma che “Con la sottoscrizione il ruolo diviene esecutivo”, diviene cioè titolo per esercitare, da parte del concessionario, la riscossione delle somme richieste. La sottoscrizione, oltre al significato formale, che riconduce l’atto amministrativo alla volontà dell’ente impositore, ha anche un’altra funzione, derivante dal particolare procedimento amministrativo della formazione del ruolo stesso: l’attestazione, da parte del capo dell’Ufficio o da altro soggetto da lui delegato, della formazione dello stesso sulla base di dati sottoposti a controlli sostanziali e di legalità. Tali controlli consistono sia nella “validazione” (= controllo della validità dei dati) sia nel controllo della rispondenza del procedimento amministrativo alla legge, con attestazione quindi di corrispondenza del ruolo ad una situazione effettiva, sia nel rispetto della conformità del suo contenuto ai requisiti di legge.
Il controllo sull’operato dei responsabili della pratica, ex art.17, comma 1, lett d), D. Lgs. 165/2001, è affidato in via esclusiva al dirigente di seconda fascia e si estrinseca nei controlli effettuati sul ruolo, prima di essere trasmesso per via telematica al concessionario della riscossione, controlli attestati dalla sottoscrizione: ciò significa che, in materia, gli atti sottoscritti da dirigenti decaduti o da soggetti da questi delegati sono affetti da insanabili motivi di nullità in quanto contrari agli artt. 97 e 3 Cost., non essendo tali soggetti abilitati ad esercitare i controlli prescritti in materia di legalità e a tutela dei diritti dei contribuenti.
Quando un procedimento amministrativo in materia di ruolo non rispetta la legge e vengono omessi i controlli basilari, la sottoscrizione, che, oltre a sancirne l’esecutività, ne attesterebbe la regolarità del procedimento e lo svolgimento dei controlli, comporta come conseguenza l’attestazione del falso, con l’assunzione della responsabilità penale da parte del sottoscrittore.
La sottoscrizione del ruolo, senza che ricorrano i presupposti, comporterebbe quindi, oltre alla violazione dell’art.10 del D.P.R. 602/1973, il reato di falso ideologico (art.479 c.p.) in quanto viene attestata dal pubblico ufficiale (tale è il dipendente dell’amministrazione finanziaria nello svolgimento delle sue mansioni), per il contribuente, l’inesistente qualità di debitore dell’ente impositore, senza che ne ricorrano i presupposti.
Un esempio potrebbe essere questo: un contribuente riceve un avviso bonario ex art. 36-ter D.P.R. 600/73. Porta la documentazione richiesta e non sa più nulla. Successivamente riceve una cartella esattoriale. A seguito di accesso agli atti viene a scoprire che la comunicazione della fine del procedimento amministrativo è del 10 dicembre e la notifica, che lui non ha mai visto, è dell’11 dicembre. Il ruolo è stato firmato e trasmesso il 18 dicembre, ben prima dei 30 giorni previsti per l’esperimento del contraddittorio. Al momento della sottoscrizione e dell’invio del ruolo il contribuente non era debitore dell’erario ma solo soggetto a procedimento amministrativo. In questo caso la sottoscrizione del ruolo non è illegittima ma illegale perché, in base a normali controlli automatici, il ruolo sarebbe stato bloccato dal sistema di elaborazione dati. Il sistema è stato quindi forzato manualmente ad eseguire un’operazione nonostante le risultanze contrarie a sistema. Chi ha apposto la firma sotto il ruolo stesso è quindi penalmente responsabile perché, in base alla normale diligenza, avrebbe potuto appurare la non coerenza dei dati riguardanti il procedimento e bloccare il ruolo.
IN CONCLUSIONE
La sottoscrizione del ruolo, nonostante l’idea generale che sia una formalità, assume, in casi limite per i quali vi è senza ombra di dubbio un “intervento umano”, dei rilievi sostanziali insospettabili che possono portare ad individuare precise responsabilità penali a carico del sottoscrittore.
Finora questo aspetto non è mai stato sollevato ma non è detto che in futuro divenga motivo dominante, con ricadute sull’assetto dell’Amministrazione Finanziaria.
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